Art. 2.

      1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante detrazioni per oneri, dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

      «1-quinquies. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano

 

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prive di una adeguata assistenza, effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

      2. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante deducibilità di oneri di utilità sociale, dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

          «o-bis) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.500 euro o al 3 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore dei programmi di intervento per la tutela e l'assistenza delle persone con disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di una adeguata assistenza».